La notifica a mezzo p.e.c. va rinnovata se la casella del destinatario è “piena”

La notifica a mezzo p.e.c. va rinnovata se la casella del destinatario è “piena”
14 Febbraio 2022: La notifica a mezzo p.e.c. va rinnovata se la casella del destinatario è “piena” 14 Febbraio 2022

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40758 del 20.12.2021, si è pronunciata in tema di perfezionamento della notifica a mezzo p.e.c. e, in particolare, degli oneri previsti in capo alla parte notificante qualora la casella del destinatario risulti “piena”.

IL CASO. Tizio, avverso la sentenza pronunciata in secondo grado dal Tribunale, proponeva ricorso per cassazione che provvedeva a notificare a mezzo p.e.c. a parte resistente, ma non vi era stata la generazione di una valida ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo p.e.c. perché la “casella” del destinatario era “piena”.

LA DECISIONE. La questione si incentra sulla validità o meno della notificazione a mezzo p.e.c. diretta ad una casella di posta elettronica “satura” e, quindi, non in grado di ricevere il messaggio di posta elettronica oggetto di notifica.

Nel caso di specie, parte ricorrente, a seguito della mancata generazione di una valida ricevuta di avvenuta consegna della notificazione a mezzo p.e.c., non si era attivata per rinnovare la stessa presso il domicilio “fisico” della controparte, che aveva correttamente eletto nel circondario del Tribunale presso il quale si era svolto il giudizio di secondo grado. 

La Suprema Corte ha, infatti, affermato che “il procedimento notificatorio avrebbe dunque dovuto riprendersi per tempo all’indirizzo di elezione”. 

Pertanto, ha ritenuto che “la notifica telematica al domicilio digitale sarà valida nell’ipotesi di avvenuta consegna, mentre, qualora vi sia una differente e specifica elezione di diverso domicilio, nell’eventualità di “casella telematica piena” (..) il notificante dovrà, per tempo, riprendere il procedimento notificatorio presso il domicilio eletto”.

Ha, inoltre, precisato che “non può ritenersi giustificato un ordine di rinnovo giudiziale della notificazione, che risulterebbe privo di legittimazione normativa a fronte, invece, dell’opposto principio di ragionevole durata del processo” e che da ciò conseguiva l’inammissibilità dell'impugnazione.

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